COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIDOTTI AVVERSO LA SQUALIFICA DL CALCIATORE PERRUZZA DIEGO PER TRE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. RIDOTTI / FOCE NUOVA DISPUTATA IL 9/03/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. n° 47, DEL 13.9.2008 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RIDOTTI AVVERSO LA SQUALIFICA DL CALCIATORE PERRUZZA DIEGO PER TRE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. RIDOTTI / FOCE NUOVA DISPUTATA IL 9/03/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. n° 47, DEL 13.9.2008 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 29.3.2008, la società A.S.D. Ridotti ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Perruzza Diego per avere, quest’ultimo, ingiuriato reiteratamente l’arbitro e per avergli rivolto pesanti minacce, chiedendone la riduzione a due giornate. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 46, comma IV, C.G.S., poiché fuori termine, con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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