COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. SPORT CENTER CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 600,00 E DI DUE PUNTI DI PENALIZZAZIONE, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORT CENTER CALCIO A CINQUE / VIGOR GUARDIAGRELE CALCIO A CINQUE, DISPUTATA IL 23/02/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2 (C.U. n° 44 del 28.02.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA A.S.D. SPORT CENTER CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 600,00 E DI DUE PUNTI DI PENALIZZAZIONE, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORT CENTER CALCIO A CINQUE / VIGOR GUARDIAGRELE CALCIO A CINQUE, DISPUTATA IL 23/02/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2 (C.U. n° 44 del 28.02.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sport Center Calcio a cinque ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per avere, propri sostenitori ed alcuni tesserati non identificati, dapprima ingiuriato e minacciato e, successivamente, aggredito sia il pubblico avversario che alcuni calciatori dell’altra squadra, malgrado l’intervento dei dirigenti della squadra locale.
Ha dedotto l’appellante che le contestazioni del pubblico e di alcuni tesserati erano state causate da un gesto provocatorio del n° 9 della squadra ospite, il quale si era rifiutato di stringere la mano agli avversari a fine gara e d aveva rivolto ingiurie verso il pubblico. Ha, pertanto, concluso per la riduzione dell’ammenda e la revoca della sanzione della penalizzazione.
Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione dell’ammenda debba essere confermata in quanto congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accaduti, mentre quella della penalizzazione dei punti in classifica possa essere lievemente ridotta sul presupposto che i dirigenti della società appellante si sono adoperati per riportare la calma mentre avvenivano i fatti sopra descritti.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la sanzione della penalizzazione ad un punto, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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