COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VENERE CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA VENERE CALCIO / ANTINUM DISPUTATA IL 9/3/08 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “A”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VENERE CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA VENERE CALCIO / ANTINUM DISPUTATA IL 9/3/08 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “A”. Con reclamo proposto nei termini al G.S. e da questi rimesso per competenza alla Commissione Disciplinare, la società sportiva Venere Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Antinum, per avere quest’ultima utilizzato nel corso della gara calciatori non tesserati. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti in possesso del Comitato Regionale Figc-Lnd che i calciatori Di Cola Gianluca, Venditti Alessandro, Venditti Giuseppe e Iacovitti Giovanni sono stati regolarmente tesserati per la società Antinum in data precedente a quella della disputa della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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