COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SAN SALVO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S.D. SIMONE PICCIRILLI / A.S.D. SPORTING SAN SALVO DISPUTATA L’1/03/08 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “C”, DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SAN SALVO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S.D. SIMONE PICCIRILLI / A.S.D. SPORTING SAN SALVO DISPUTATA L’1/03/08 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “C”, DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI. Con reclamo ritualmente proposto, la società Sporting San Salvo ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Simone Piccirilli per avere, quest’ultima, utilizzato i calciatori Breazu Razvan e Radu Nicolae, che non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserati. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha eccepito l’inammissibilità del reclamo e, comunque, la sua infondatezza in quanto i propri calciatori erano regolarmente tesserati. In particolare il calciatore Radu Nicolae sarebbe stato tesserato per la prima volta in Italia in data 19.2.2008 quale calciatore comunitario residente nel nostro paese da più di un anno. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto mentre il calciatore Breazu Razvan è regolarmente tesserato , la società Simone Piccirilli ha utilizzato anche il calciatore Radu Nicolae che non aveva effettivamente titolo per partecipare alla gara in quanto non tesserato con la stessa società. Infatti, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., restituiva la documentazione del Radu Nicolae alla Società, non autorizzando il tesseramento poiché, alla data della richiesta, il calciatore non aveva la residenza in Italia da almeno dodici mesi, come richiesto dalla normativa di riferimento. Deve, quindi, applicarsi nei confronti della società Simone Piccirilli la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della stessa, e personali nei confronti del dirigente accompagnatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società A.S.D. SIMONE PICCIRILLI le seguenti sanzioni: Simone Piccirilli / Sporting San Salvo 0 a 3; inibizione fino al 7/05/2008 al dirigente accompagnatore Farina Nicola; ammenda di € 52,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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