COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA S.S.D. PAKUNDO A.FLACCO PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE COLETTI FRANCESCO PER CINQUE GIORNATE; SQUALIFICA DEL CALCIATORE DEL SIGNORE AXEL PER TRE GIORNATE; AMMENDA DI € 500,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS VASTO CALCIO / PAKUNDO FLACCO PESCARA DISPUTATA L’8/03/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. n° 47, DEL 13.3.08– COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA S.S.D. PAKUNDO A.FLACCO PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE COLETTI FRANCESCO PER CINQUE GIORNATE; SQUALIFICA DEL CALCIATORE DEL SIGNORE AXEL PER TRE GIORNATE; AMMENDA DI € 500,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS VASTO CALCIO / PAKUNDO FLACCO PESCARA DISPUTATA L’8/03/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. n° 47, DEL 13.3.08– COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Pakundo Flacco Pescara ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S nei confronti del calciatore Coletti Francesco per avere violentemente colpito a calci e pugni un avversario e preso parte attiva alla rissa; nei confronti del calciatore Del Signore Axel, per avere scatenato la rissa, prendendovi parte attiva; nei confronti della società per intemperanze e violenze sfociate in rissa a fine gara, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione. Ha dedotto la società appellante da un lato che la rissa sarebbe stata provocata da un calciatore della Virus Vasto il quale, a fine gara e dopo il rituale saluto degli atleti, avrebbe colpito inaspettatamente un proprio calciatore con un violento pugno alla schiena e, dall’altro che gli stessi dirigenti della Pakundo Flacco si sarebbero adoperati per evitare che i giocatori delle due formazioni venissero a contatto tra di loro. Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, mentre risulta con assoluta certezza sia dal referto di gara, sia dal supplemento di rapporto dell’arbitro che i calciatori Coletti e Del Signore, identificati con assoluta precisione dal direttore di gara, si sono resi responsabili dei gravi atti di violenza sanzionati, con la conseguenza che la decisione adottata dal primo giudice, apparendo congrua ed adeguata, deve essere integralmente confermata in questa sede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it