COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. GIANNI COSTANTINI, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO 1963 E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO DEGLI ARTT . 5 COMMA I C.G.S. E 19, COMMA II C.G.S., LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA I, E 5, COMMA II C.G.S..

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. GIANNI COSTANTINI, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO 1963 E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO DEGLI ARTT . 5 COMMA I C.G.S. E 19, COMMA II C.G.S., LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA I, E 5, COMMA II C.G.S.. Con nota del 30/01/2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Gianni Costantini, quale Presidente della A.S.D. Castelvecchio Subequo 1963 nonché quest’ultima società per rispondere delle violazioni in epigrafe indicate, per aver lo stesso Costantini espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione degli Organi Federali, nonostante fosse stato già inibito sino al 31 marzo 2008 con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 35 del 27/04/2006 del Comitato Prov.le AQ e la Società per rispondere di tale comportamento del suo Presidente a titolo di responsabilità ex artt. 4 e 5 CGS. Con la racc. a.r. del 4/3/08 , ritualmente notificata , la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 7/04/2008 , alle ore 16,00 , con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive . Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Andrea Magnanelli, nonché il Sig. Gianni Costantini ed il Sig. Blancodini Domenico, in rappresentanza della Società. Preliminarmente i soggetti deferiti chiedevano ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, sanzioni che venivano concordate nella misura di mesi 7 di inibizione ed € 750 di ammenda a carico del Costantini e € 500 di ammenda a carico della Società. La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’art. 23 C.G.S. DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere al sig. COSTANTINI Gianni l’inibizione di mesi 7 e l’ammenda di € 750,00 ; alla A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO 1963 l’ammenda di € 500,00.
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