• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DEL SIG. PIERINI NUNZIO, PRESIDENTE DELLA U.S. TRE VILLE, DEL SIG. DI BICCARI TOMMASO, CALCIATORE DELLA U.S. TRE VILLE E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO, DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 35, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO FEDERALE; 38, COMMA 1, N.O.I.F. E 40, COMMA I, REGOLAMENTO L.N.D.; IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA II, N.O.I.F., E LA SOCIETA’ PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DEL SIG. PIERINI NUNZIO, PRESIDENTE DELLA U.S. TRE VILLE, DEL SIG. DI BICCARI TOMMASO, CALCIATORE DELLA U.S. TRE VILLE E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO, DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 35, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO FEDERALE; 38, COMMA 1, N.O.I.F. E 40, COMMA I, REGOLAMENTO L.N.D.; IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA II, N.O.I.F., E LA SOCIETA’ PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.
Con nota del 21/12/07 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Nunzio Pierini, quale Presidente della U.S. Tre Ville, il sig. Tommaso Di Biccari, quale calciatore dilettante della U.S. Tre Ville, nonché quest’ultima, per rispondere:
- il Pierini della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in quanto, in violazione agli artt. 35 del Regolamento del Settore Tecnico Federale, 38, comma 1, delle N.O.I.F. e 40, comma 1, del Regolamento della L.N.D., nel corso della stagione sportiva 2006 – 2007, pur essendo iscritto nei ruoli del settore tecnico, non ha richiesto il tesseramento per la società per la quale ha svolto attività di allenatore; ha consentito, quale Presidente della società, che le funzioni di allenatore fossero svolte, di fatto, dal sig. Tommaso Di Biccari, soggetto non abilitato per tale funzione, peraltro tesserato quale calciatore; non ha affidato, infine, la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
- il Di Biccari della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 2, delle N.O.I.F., per aver assunto, in via di fatto, la conduzione della U.S. Tre Ville, senza aver richiesto il tesseramento quale allenatore dilettante per la stessa società.
- la Società U.S. Tre Ville della violazione di cui all’art. 2, comma 4, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per i comportamenti ascrivibili al proprio Presidente ed al suo tesserato Tommaso Di Biccari.
Con la raccomandata r.r. del 4/3/08, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 14/04/2008 , alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Alessandro Avagliano, nonché il Sig. Nunzio Pierini, anche in rappresentanza della società, ed il Sig. Tommaso Di Biccari.
Preliminarmente i soggetti deferiti chiedevano ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, sanzioni che venivano concordate con il rappresentante della Procura nella misura di mesi 3 di inibizione per il sig. Nunzio Pierini, giorni 60 di squalifica per il sig. Tommaso Di Biccari ed € 700,00 di ammenda a carico della Società.
La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visti gli artt. 23 e 24 C.G.S.
DELIBERA
a richiesta delle parti, di infliggere al sig. Pierini Nunzio l’inibizione di mesi 3, al sig. Di Biccari Tommaso la squalifica di giorni 60 ed alla U.S. Tre Ville l’ammenda di € 700,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DEL SIG. PIERINI NUNZIO, PRESIDENTE DELLA U.S. TRE VILLE, DEL SIG. DI BICCARI TOMMASO, CALCIATORE DELLA U.S. TRE VILLE E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO, DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 35, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO FEDERALE; 38, COMMA 1, N.O.I.F. E 40, COMMA I, REGOLAMENTO L.N.D.; IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA II, N.O.I.F., E LA SOCIETA’ PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S."