COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. CESAPROBA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE ERA STATO OMOLOGATO IL RISULTATO CONSEGUTIO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN FRANCESCO CALCIO / CESAPROBA CALCIO DISPUTATA IL 24/2/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA –GIRONE “A” (C.U. n° 30 DEL 6/3/08 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA A.S.D. CESAPROBA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE ERA STATO OMOLOGATO IL RISULTATO CONSEGUTIO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN FRANCESCO CALCIO / CESAPROBA CALCIO DISPUTATA IL 24/2/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA –GIRONE “A” (C.U. n° 30 DEL 6/3/08 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Cesaproba Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il G.S. aveva omologato il risultato conseguito sul campo, chiedendo l’annullamento di tale decisione e la ripetizione della gara sul preasupposto che la presenza di persone non autorizzate a stare all’interno del campo di calcio avesse influito sulla tranquillità dei propri calciatori e sul quella del direttore di gara che avrebbe assunto provvedimenti inadeguati, tanto da espellere un calciatori della società appellante senza valida motivazione.
La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni fuori dei termini previsti dal C.G.S.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, nel confermare gli originari riferimenti ha precisato che tutti gli spettatori erano stati identificati come sostenitori del Cesaproba per il loro comportamento e che i cancelli di accesso al campo erano rimasti aperti solo dopo la fine del primo tempo e che, nell’intervallo, aveva ingiunto ai dirigenti del Cesaproba di fare accomodare i propri tifosi al di fuori dio detto cancello. Ha, inoltre, aggiunto che l’intera panchina del Cesaproba aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento di sfida, mentre i dirigenti del San Francesco avevano dimostrato piena disponibilità nei suoi confronti.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali e, segnatamente, dal supplemento di rapporto, che la circostanza evidenziata dalla società appellante non trova riscontro alcuno mentre risulta pacifico che il calciatore Filosini, in precedenza ammonito per un fallo di gioco, non è stato espulso dal direttore di gara a seguito di un alterco con uno spettatore presente in campo, come sostenuto nell’appello, ma a seguito di espulsione decretata per una spinta ad un avversario.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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