COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FRESAGRANDINARIA 2001 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 17/03/2009 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PELLEGRINI ANGELO IN RELAZIONE ALLA GARA FRESAGRANDINARIA 2001 / UNITED CUPELLO DISPUTATA IL 15/03/2008 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA , GIRONE “A” (C.U.N. 31 DEL 20 MARZO 2008 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FRESAGRANDINARIA 2001 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 17/03/2009 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PELLEGRINI ANGELO IN RELAZIONE ALLA GARA FRESAGRANDINARIA 2001 / UNITED CUPELLO DISPUTATA IL 15/03/2008 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA , GIRONE “A” (C.U.N. 31 DEL 20 MARZO 2008 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO) Con appello ritualmente proposto, la società Fresagrandinaria 2001 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Pellegrini Angelo per avere questi ripetutamente compiuto atti di violenza in danno dell’arbitro ( dapprima pestandogli un piede e successivamente tirandogli un orecchio) e per averlo ingiuriato e minacciato , chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore avrebbe solo sfiorato il piede e l’orecchio dell’arbitro senza causargli dolore. L’arbitro della gara in sede di supplemento, ha confermato quanto in precedenza riferito ed ha precisato di aver sentito leggero dolore in conseguenza dei ripetuti episodi di violenza in occasione dei quali il calciatore ha rivolto anche gravi minacce. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento . La sanzione inflitta dal primo Giudice deve essere confermata sia perché i comportamenti si sono reiterati a distanza di qualche minuto sia perché il Pellegrini , in occasione del secondo episodio, ha accompagnato il gesto violento con gravi minacce allorché l’arbitro già si trovava nel suo spogliatoio. Per questi motivi , la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo , disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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