COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS GIULIANOVA C5 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VIS GIULIANOVA / A.S PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 5/04/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS GIULIANOVA C5 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA VIS GIULIANOVA / A.S PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 5/04/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”. Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale al Comitato Regionale Abruzzo di L’Aquila, trasmesso per competenza a questa Commissione, la società Vis Giulianova ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi poiché non regolarmente tesserato. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, poiché fuori termine, ai sensi dell’art. 46, comma III, C.G.S., così come modificato dal Comunicato Ufficiale n° 67/A della F.I.G.C., in relazione alle ultime quattro giornate di campionato con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata nella minore misura di € 78,00 ed addebitarsi la differenza relativa pari a € 52,00; dispone, inoltre, trasmettersi via fax copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ed alla Commissione Disciplinare Nazionale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it