COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL ORTONA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S PRO CALCETTO AVEZZANO / REAL ORTONA DISPUTATA IL 12/04/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL ORTONA AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S PRO CALCETTO AVEZZANO / REAL ORTONA DISPUTATA IL 12/04/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”. Con reclamo ritualmente proposto, la società Real Ortona ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa, che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Calcetto Avezzano ha utilizzato il calciatore di cui sopra che non aveva effettivamente titolo per partecipare alla gara in quanto non tesserato con la stessa società come, peraltro, affermato da questa Commissione con precedenti decisioni. Deve, quindi, applicarsi nei confronti della società Pro Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della stessa, e personale nei confronti del dirigente accompagnatore, aggravate per la recidiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: A.S. Pro Calcetto Avezzano / A.S.D. Real Ortona 0 a 6; inibizione fino al 14/05/2008 al dirigente accompagnatore Pacella Fabio; ammenda di € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo, ove versata; dispone, infine, trasmettersi via fax copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ed alla Commissione Disciplinare Nazionale.
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