COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOSCUFO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CON LA QUALE VENIVA DISPOSTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’ALBERTO RAFFAELE PER 4 GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCUFO / PIANELLA DISPUTATA IL 13/04/08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 52 DEL 17/04/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MOSCUFO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CON LA QUALE VENIVA DISPOSTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’ALBERTO RAFFAELE PER 4 GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCUFO / PIANELLA DISPUTATA IL 13/04/08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 52 DEL 17/04/08). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. MOSCUFO ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, con la quale era stata disposta la squalifica del calciatore D’Alberto Raffaele perché a seguito di azione di gioco nell’area di rigore degli ospiti, rincorreva l’arbitro fino a centrocampo accusandolo di non aver concesso un calcio di rigore alla sua squadra e nel contempo assumeva comportamento irriguardoso nei suoi confronti. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore avrebbe protestato in maniera eccessiva ma a seguito dell’espulsione si sarebbe allontanato dal terreno di gioco in maniera tranquilla accettando la decisione del direttore di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento . La sanzione inflitta dal primo Giudice deve essere confermata sia perché il calciatore rivolgeva ingiurie al direttore di gara sia perché lo stesso calciatore assumeva nei confronti del direttore di gara un comportamento minaccioso appoggiando il suo pugno dietro la nuca dell’arbitro così come riportato nel referto di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo di addebitarsi la relativa tassa ove non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it