COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. NINO BARISANO, PER LAVIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S.; DEL SIG. RENZO DI PARDO QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. AUDAX PALMOLI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I, C.G.S.; DEL SIG. GIOVANNI MICELLI, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. TORREBRUNA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I, C.G.S. E DELLE SOCIETA’ A.S.D. AUDAX PALMOLI E A.S. TORREBRUNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA I, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. NINO BARISANO, PER LAVIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S.; DEL SIG. RENZO DI PARDO QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. AUDAX PALMOLI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I, C.G.S.; DEL SIG. GIOVANNI MICELLI, QUALE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. TORREBRUNA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA I, C.G.S. E DELLE SOCIETA’ A.S.D. AUDAX PALMOLI E A.S. TORREBRUNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA I, C.G.S. Con nota del 17.1.08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per le violazioni sopra specificate, conseguenti alla circostanza che il Sig. Nino Barisano ha, di fatto, svolto le funzioni di allenatore dell’Audax Palmoli, senza essere in possesso della necessaria abilitazione ed alla ulteriore circostanza che il Sig. Lucio Nicola Barisano (deferito alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico) ha svolto le stesse funzioni per la società Torrebruna, in assenza di regolare tesseramento. Con raccomandata r.r. del 04.03.08, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 21/04/08, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla detta udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giammaria Camici, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti, i quali facevano pervenire deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione dell’inibizione di mesi quattro per il Sig. Micelli Giovanni; la squalifica di mesi quattro per il Sig. Barisano Nino; l’inibizione di mesi sei per Sig. Di Pardo Renzo; l’ammenda di € 1.000,00 per la società Torrebruna e l’ammenda di € 1.500,00 per la società Audax Palmoli. Preliminarmente va esaminata e respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Sig. Barisano Nino, con la quale è stato sostenuto che questa Commissione non sia competente a giudicarlo, non essendo, quest’ultimo, tesserato con la società Palmoli e, quindi, non rientrando tra i soggetti affiliati alla F.I.G.C. e ad i suoi regolamenti. A riguardo, osserva la Commissione, che il Barisano ha, di fatto, svolto le funzioni di allenatore di una società affiliata alla Federazione entrando in campo per condurre la gestione tecnica di una squadra ed in ogni caso, a mente dell’art. 1, comma V, C.G.S., egli ha svolto un’attività comunque rilevante per l’ordinamento federale con la conseguenza che lo stesso è tenuto all’osservanza delle norme e regolamenti che disciplinano l’attività sportiva. Quanto al merito delle contestazioni mosse dalla Procura Federale, la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, sia indirettamente, come si evince dalla decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n° 83, assunta nella riunione del 21.2.08, con la quale Barisano Lucio Nicola è stato ritenuto responsabile degli stessi fatti contestati, sia direttamente, con le ammissioni di responsabilità fatte al rappresentante dell’Ufficio Indagini, ovvero con le esplicite ammissioni effettuate dal Barisano. Affermata, così, la responsabilità dei soggetti deferiti, in ordine alle contestazioni rispettivamente sollevate, ritiene la Commissione equo irrogare al Sig. Micelli Giovanni l’inibizione di mesi quattro; al Sig. Barisano Nino la squalifica di mesi quattro; al Sig. Di Pardo Renzo l’inibizione di mesi sei; alle società Torrebruna e Audax Palmoli l’ammenda di € 800,00 per ognuna. P.Q.M. la Commissione Disciplinare infligge al Sig. Micelli Giovanni l’inibizione di mesi quattro; al Sig. Barisano Nino la squalifica di mesi quattro; al Sig. Di Pardo Renzo l’inibizione di mesi sei; alle società Torrebruna e Audax Palmoli l’ammenda di € 800,00 per ognuna. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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