COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 12/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. SAGITTARIO / A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 3/5/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/1” (C.U. n° 56 DELL’8/5/08 – COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 12/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. SAGITTARIO / A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 3/5/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/1” (C.U. n° 56 DELL’8/5/08 – COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S. Pro Calcetto Avezzano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe (con il quale veniva dichiarata l’inammissibilità del reclamo quanto alla dedotta irregolarità dell’impianto sportivo ove si era disputata la gara, in difetto di riserva scritta sul punto, e respinto il reclamo stesso in quanto la gara si sarebbe regolarmente svolta senza che gli episodi di violenza denunciati e peraltro sanzionati dallo stesso giudice non avrebbero comunque influito sulla regolarità della stessa) chiedendone la riforma con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 17 C.G.S. Ha dedotto l’appellante che l’impianto sportivo ove si è disputata la gara non doveva ritenersi a norma, come previsto dal regolamento delle N.O.I.F., in quanto inesistenti le reti di recinzione con possibilità per il pubblico di accedere in prossimità del terreno di gioco tanto che si erano verificati episodi di violenza in danno dei calciatori della stessa società appellante influendo quindi sul regolare svolgimento della gara. Ha, inoltre, dedotto che il giudice di primo grado avrebbe potuto esaminare il reclamo d’ufficio ai sensi dell’art. 29, comma 6, lett. a)., C.G.S., anche in difetto di preavviso di reclamo e che comunque dall’esame della documentazione prodotta si poteva facilmente evincere la insussistenza delle condizioni necessarie per un regolare svolgimento dell’incontro. Ha infine richiesto che venisse disposto un supplemento di rapporto e verificata l’omologazione dell’impianto stesso. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Occorre, preliminarmente, rilevare che il richiamo alla normativa N.O.I.F. appare inopportuno, in quanto le disposizioni da quest’ultima previste in materia di campo di gioco non sono attinenti al caso di specie. Per quanto concerne l’applicabilità dell’art. 29, comma 6, lett. a), C.G.S., ritiene la Commissione che non possa farsi luogo a tale previsione, visto che la documentazione versata in atti dalla società reclamante non può essere ritenuta “ …. documento ufficiale ….” che avrebbe consentito al G.S. l’avvio del procedimento d’ufficio. In difetto, pertanto, di regolare specifica riserva scritta presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, la società appellante non ha titolo per dolersi della dedotta irregolarità del campo di gioco e sarebbe, quindi, superfluo ogni ulteriore accertamento in merito alla omologazione dell’impianto sportivo di cui si tratta. Riguardo, invece, il preteso verificarsi di situazioni tali da influire sulla regolarità della gara, il primo giudice ha opportunamente rilevato che, dagli stessi atti ufficiali, non si rilevano fatti o comportamenti che abbiano condizionato la regolarità della stessa, visto che gli episodi di violenza che hanno interessato i calciatori della Pro Calcetto Avezzano sono avvenuti a fine partita e che il comportamento di un calciatore della società avversaria è stato regolarmente sanzionato dal direttore di gara con il suo allontanamento dal campo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa. Dispone, inoltre, la trasmissione della presente decisione alle società interessate, con le modalità di cui al C.U. n° 68/A della F.I.G.C. del 25.2.2008.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it