COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ E.S. CHIETI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 IN RELAZIONE ALLA GARA E.S. CHIETI CALCIO / ATLETICO SILVI DISPUTATA IL 3/05/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/1”, PALY – OUT (C.U. n° 58 DELL’8/05/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ E.S. CHIETI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 IN RELAZIONE ALLA GARA E.S. CHIETI CALCIO / ATLETICO SILVI DISPUTATA IL 3/05/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/1”, PALY – OUT (C.U. n° 58 DELL’8/05/08). Con appello ritualmente propostola società E.S. Chieti Calcio a cinque ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere propri sostenitori rivolto cori razzisti nei confronti dio un calciatore avversario per quasi tutto il secondo tempo. Ha dedotto l’appellante che la sanzione inflitta doveva essere revocata, in quanto la fattispecie non poteva essere configurata quale violazione dell’art. 11, comma III, C.G.S. ed in ogni caso alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla società anche in considerazione della sussistenza dell’esimente prevista dall’art. 13, C.G.S. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato di avere erroneamente riferito di comportamento discriminatorio da parte del pubblico, allorché indirizzava dei “buuu razzisti” nei confronti del n° 13 dell’Atletico Silvi in quanto lo stesso pubblico, in realtà, aveva rivolto cori nei confronti dello stesso calciatore, persona non di colore, al solo fine di deconcentrarlo durante lo svolgimento dell’incontro. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, il comportamento tenuto dai sostenitori della società appellante non può essere ricondotto alla fattispecie prevista dall’art. 11, C.G.S, bensì costituisce un atteggiamento gravemente antisportivo e provocatorio nei confronti di un calciatore avversario e che, quindi, come tale, sia meritevole di diversa, anche se più lieve sanzione a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società E.S. Chieti Calcio a cinque la sanzione dell’ammenda di € 250,00, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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