COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUCOLI CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. LUCOLI CALCIO / A.S.D. MONTICCHIO 88 DISPUTATA IL 18/05/08 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE B, PLAY – OUT.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUCOLI CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. LUCOLI CALCIO / A.S.D. MONTICCHIO 88 DISPUTATA IL 18/05/08 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE B, PLAY – OUT. Con reclamo ritualmente proposto la società A.s.d. Lucoli Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società A.s.d. Monticchio 88 per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Cappucci Armando che non aveva titolo a parteciparvi poiché tesserato con la società di Calcio a 5 A.s.d. Independientes, chiedendo, in subordine, la ripetizione dell’incontro. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha chiesto respingersi il reclamo in quanto il proprio calciatore risulta regolarmente tesserato con la stessa dal 31.08.2006. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto poiché il calciatore sopra specificato, utilizzato dalla società A.s.d. Monticchio 88 nell’incontro oggetto del presente reclamo, risulta effettivamente tesserato per la società reclamante in data precedente la disputa della gara medesima. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo di incamerarsi la tassa versata. Dispone, inoltre, la trasmissione della presente decisione alle società interessate e alla Commissione Disciplinare Nazionale con le modalità di cui al C.U. n° 68/A della F.I.G.C. del 25.2.2008.
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