COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 29/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. MONTORIO ‘88 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’ E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.5.2011 AL DIRIGIENTE MAGNO ARNALDO, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. NICOLO’ / MONTORIO 88, DISPUTATA IL 9/03/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. n° 47 del 13.03.08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 29/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. MONTORIO ‘88 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’ E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.5.2011 AL DIRIGIENTE MAGNO ARNALDO, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. NICOLO’ / MONTORIO 88, DISPUTATA IL 9/03/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. n° 47 del 13.03.08). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. MONTORIO ‘88 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per essere, il dirigente Magno Arnaldo, entrato nello spogliatoio dell’arbitro senza autorizzazione e per averlo ingiuriato, minacciato e colpito con un violento schiaffo al volto e per avere offeso, altro dirigente, il direttore di gara. Ha dedotto l’appellante che il gesto compiuto dal Magno era avvenuto per pura casualità, essendosi lo stesso limitato a prendere per la maglia il direttore di gara e, nel gesticolare, aveva involontariamente urtato il mento dello stesso. Ha, pertanto, concluso per l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, per la loro riduzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e rivedendo la versione dei fatti già fornita, ha precisato che, in realtà, il gesto doveva considerarsi effettivamente involontario in quanto il Magno lo aveva preso per la maglia della divisa urtandolo in modo involontario al mento. Ha, peraltro, confermato che l’altro dirigente della società Montorio, tornando nello spogliatoio alla fine della partita lo aveva applaudito in senso ironico. Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce della versione dei fatti solo oggi fornita dal direttore di gara, l’appello proposto dalla società Montorio 88 appare fondato, con la conseguenza che le sanzioni inflitte devono essere ridotte. Appare equo, pertanto, infliggere al Magno l’inibizione fino al 31.12.2008 per i fatti comunque addebitati ed alla società l’ammenda di € 250,00 per il comportamento ascritto ai suoi dirigenti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Arnaldo Magno fino al 31.12.2008 e l’ammenda inflitta alla società ad € 250,00, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it