COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DI BENEDICTIS GIANLUCA (SOCIETA’ MOSCIANO CALCIO) AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAVALIERE / MOSCIANO CALCIO DISPUTATA IL 11/11/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A (C.U. N° 22 DEL 15/11/07 COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DI BENEDICTIS GIANLUCA (SOCIETA’ MOSCIANO CALCIO) AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAVALIERE / MOSCIANO CALCIO DISPUTATA IL 11/11/07 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE A (C.U. N° 22 DEL 15/11/07 COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Benedictis Gianluca ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il medesimo, rivolto pesante minaccia all’arbitro ed applaudendolo ironicamente. Ha dedotto l’appellante di aver protestato con toni poco civili, ma senza rivolgere all’arbitro nessuna frase minacciosa ovvero applausi ironici. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento gravemente antisportivo tenuto dal Di Benedictis che è andato ben al di la di una semplice protesta per una decisione non condivisa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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