COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO NEPEZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO NEPEZZANO / MARTINSICURO, DISPUTATA IL 11/11/07 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE, GIRONE “B”. (C.U. N° 24 del 22/11/07 COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 29/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO NEPEZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO NEPEZZANO / MARTINSICURO, DISPUTATA IL 11/11/07 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE, GIRONE “B”. (C.U. N° 24 del 22/11/07 COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Atletico Nepezzano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in danno della stessa società poiché un proprio sostenitore, a fine gara, uno spettatore impediva all’arbitro di uscire dal campo fino all’intervento della forza pubblica chiamata dallo stesso direttore di gara, chiedendo la revoca. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, per l’effetto, la decisione del primo giudice deve essere confermata. La versione dei fatti fornita dalla società appellante, infatti, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato, con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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