COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ TORNIMPARTE 2002 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/4/2008 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI BATTISTA BENEDETTO IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTE / TORNIMPARTE 2002 DISPUTATA IL 28/10/07 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 19 DEL 31/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ TORNIMPARTE 2002 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/4/2008 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI BATTISTA BENEDETTO IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTE / TORNIMPARTE 2002 DISPUTATA IL 28/10/07 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N° 19 DEL 31/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Tornimparte ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Di Battista Benedetto colpito un avversario con una gomitata e, all’atto dell’espulsione, dopo avere offeso l’arbitro, gli afferrava un braccio procurandogli dolore. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, e ne ha chiesto la riduzione in quanto il Di Battista era stato a sua volta colpito da un avversario al volto senza che l’arbitro avesse adottato provvedimenti nei suoi confronti. In ordine all’espulsione, lo stesso calciatore aveva afferrato il braccio del direttore di gara solo per evitare che gli mostrasse il cartellino rosso e non certamente per compiere un atto di violenza. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti ed ha precisato di non avere visto il comportamento del calciatore che avrebbe preventivamente colpito il Di Battista. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere ridotta in considerazione del fatto che il gesto compiuto dal Di Battista in danno del direttore di gara non deve ritenersi come atto di deliberata violenza ma, semplicemente, una irregolare condotta per evitare che venisse decretata in suo danno una espulsione ritenuta ingiusta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Battista Benedetto fino al 31.1.2008, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove versata.
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