COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FALCHI FANO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ANCARANO / FALCHI FANO DISPUTATA IL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FALCHI FANO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ANCARANO / FALCHI FANO DISPUTATA IL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G”. Con reclamo ritualmente proposto, la Società Falchi Fano ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Ancarano, per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Lukaj Roaldo, Marian Marius, Memushaj Bledar, Gjergji Fredi e Beta Kliton, che non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserati. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto, poiché i calciatori sopra specificati, utilizzati dalla Società Ancarano nell’incontro oggetto del presente reclamo, risultano tutti regolarmente tesserati in data precedente la disputa della gara medesima. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo di incamerarsi la tassa versata.
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