COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGOLANA C.S.A. C 5 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA COLLEATTERRATO / ANGOLANA C.S.A. DISPUTATA IL 24/11/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “D” (DELEGAZIONE PROV.LE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 6/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGOLANA C.S.A. C 5 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA COLLEATTERRATO / ANGOLANA C.S.A. DISPUTATA IL 24/11/07 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “D” (DELEGAZIONE PROV.LE PESCARA). Con reclamo ritualmente proposto, la Società Angolana C.S.A. ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Colleatterrato, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Velazo Cobos Carlos che non aveva titolo a parteciparvi poiché non tesserato. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Colleatterrato ha utilizzato il calciatore Velazo Cobos Carlos che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara, poiché la richiesta di tesseramento era stata respinta in data 14/11/2007 (Ufficio Tesseramento F.I.G.C. /Roma) per difetto di residenza in Italia del medesimo da almeno dodici mesi, come previsto dalla normativa di riferimento. Deve essere, pertanto, applicata nei confronti della Società Colleatterrato la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica e personale nei confronti del dirigente accompagnatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla Società Colleatterrato le seguenti sanzioni: perdita della gara Colleatterrato – Angolana C.S.A. C5, con il punteggio di 0 – 6; inibizione fino al 2/1/2008 al dirigente accompagnatore Sig. Di Teodoro Massimiliano; ammenda di € 104,00. Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
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