COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ GRAN SASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL CALCIATORE CALANDRI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA GRAN SASSO / TORRESE, DISPUTATA IL 13/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N° 16 del 18/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ GRAN SASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL CALCIATORE CALANDRI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA GRAN SASSO / TORRESE, DISPUTATA IL 13/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N° 16 del 18/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Gran Sasso ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per essersi il Calandri Paolo lanciato violentemente contro l’arbitro spingendolo fin quasi a farlo cadere e per averlo colpito una prima volta con uno schiaffo al volto facendogli cadere il fischietto dalla bocca e rincorrendolo successivamente, colpendolo con un secondo schiaffo al volto, rivolgendogli ingiurie e minacce, che reiterava negli spogliatoi. Prima di uscire dal campo, afferrava nuovamente l’arbitro al collo, quasi a volerlo strozzare, e lo lasciava solo dopo qualche secondo. Ha dedotto l’appellante che i fatti descritti dal direttore di gara non corrispondevano a quanto esattamente avvenuto sul campo visto che i fatti stessi risultavano enfatizzati e che il comportamento del calciatore non era stato tale da motivare la sanzione estrema, non integrando una concreta ed efficace aggressione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando con dovizia di particolari il comportamento tenuto dal Calandri il quale lo ha più volte colpito in maniera proditoria. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta dal primo Giudice deve essere revocata sul presupposto che, nel caso di specie, non sembra ravvisarsi l’ipotesi di “particolare gravità” prevista dall’art. 19 punto 3 del C.G.S., atteso che non si rinvengono negli atti certificati medici o referti che attestino l’esistenza delle lesioni lamentate dal direttore di gara, mentre suscita perplessità la circostanza che un colpo portato con la mano al collo dello stesso, possa aver causato la sensazione che il calciatore lo volesse “strozzare”. Resta, peraltro, la gravità del comportamento tenuto dal Calandri la cui azione violenta dopo l’espulsione (spinta, due schiaffi sul volto del direttore di gara ed un colpo al collo, ingiurie e minacce) non può in alcun modo essere giustificata e deve essere opportunamente sanzionata con la squalifica per anni quattro che, a parere di questa Commissione, appare congrua ed adeguata al suddetto comportamento. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al calciatore Calandri Paolo la squalifica per anni quattro fino al 18/10/2011 disponendo restituirsi la tassa versata.
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