COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’. TAURUS NOTARESCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE D’AMBROSIO ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA TORTORETO – TAURUS NOTARESCO DISPUTATA IL 18/11/07 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI (C.U. N° 16 DEL 22/11/07 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 13/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA SOCIETA’. TAURUS NOTARESCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE D’AMBROSIO ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA TORTORETO – TAURUS NOTARESCO DISPUTATA IL 18/11/07 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI (C.U. N° 16 DEL 22/11/07 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Taurus Notaresco ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il calciatore D’Ambrosio colpito un avversario con pugno al volto, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto si sarebbe trattato solo di spinte tra calciatori separati poi dai propri compagni di squadra. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il D’Ambrosio era stato in precedenza raggiunto da un pugno da parte dell’avversario successivamente colpito.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il calciatore D’Ambrosio ha reagito al gesto di provocazione commesso in suo danno da un calciatore avversario, come precisato dal direttore di gara nel supplemento di rapporto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’Ambrosio Alessandro a numero tre gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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