COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MASSA D’ALBE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA SANTACROCE CANISTRO / MASSA D’ALBE DISPUTATA IL 25/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE B.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 13/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MASSA D’ALBE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA SANTACROCE CANISTRO / MASSA D’ALBE DISPUTATA IL 25/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE B.
Con reclamo ritualmente proposto in data 29/11/2007 la Società Massa D’Albe ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, terminata con il punteggio di 5 – 0, in danno della Società Santacroce Canistro, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore quindicenne Alonzi Tiziano che non aveva titolo a parteciparvi, poiché sprovvisto dell’autorizzazione a partecipare ad attività agonistica prescritta dall’art. 34, comma 3, N.O.I.F..
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la Società Santacroce Canistro ha effettivamente utilizzato il calciatore Alonzi Tiziano sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, N.O.I.F., come dedotto dalla società reclamante.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere il reclamo per difetto di tesseramento del calciatore Alonzi Tiziano, e di infliggere alla Società Santacroce Canistro le seguenti sanzioni: perdita della gara Santacroce Canistro / Massa D’albe, con il punteggio di 0 – 3; ammenda di € 52,00; inibizione fino all’10/1/2008 al dirigente accompagnatore Sig. Verenziani Vincenzo.
Delibera, inoltre, la restituzione della tassa di reclamo.
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