COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 20/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ ANCARANO AVVERSO LA SANZIONE ADOTTATA DAL GS ( AMMENDA DI €700,00, N. 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, PRECLUSIONE IN DANNO DEL SIG. PISCINA DIEGO; SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE TARQUINI MIRKO) IN RELAZIONE ALLA GARA ANCARANO / COLLE M.P. 98 DISPUTATA IL 14/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “G” (C.U. N.16 DEL 18/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 20/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ ANCARANO AVVERSO LA SANZIONE ADOTTATA DAL GS ( AMMENDA DI €700,00, N. 2 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, PRECLUSIONE IN DANNO DEL SIG. PISCINA DIEGO; SQUALIFICA PER N. 4 GARE AL CALCIATORE TARQUINI MIRKO) IN RELAZIONE ALLA GARA ANCARANO / COLLE M.P. 98 DISPUTATA IL 14/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “G” (C.U. N.16 DEL 18/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Ancarano ha impugnato la decisione di cui in epigrafe, adottata dal G.S. a seguito dei gravi episodi accaduti a fine gara allorché una persona non autorizzata, successivamente identificata per il Presidente Piscina Diego, poneva in essere atti di violenza in danno dell’arbitro dopo che sostenitori della stessa lo avevano minacciato ed ingiuriato così come il calciatore Tarquini Mirko, peraltro già espulso in precedenza per lo stesso motivo. Ha dedotto l’appellante che ad avere un forte diverbio con l’arbitro era stato l’attuale Presidente Cinciripini Antonio (che confermava la circostanza in sede di comparizione) ma che le lesioni dallo stesso subite erano state conseguenza di un urto fortuito con il cancelletto apposto sul passaggio che conduceva allo spogliatoio. Ha inoltre, dedotto che lo stesso arbitro aveva preteso di entrare senza ragione nello spogliatoio dell’Ancarano ingiuriando il calciatore Tarquini e, dopo essere uscito dall’impianto, aveva preso a discutere con tre o quattro ragazzini che aspettavano i propri compagni, calciatori dell’Ancarano. Ha, quindi, concluso per la revoca del provvedimento adottato nei confronti del Piscina allegando copia del nuovo organigramma della società inviato al Comitato Regionale Abruzzo in data 13/08/07, nonché per la revoca degli altri provvedimenti ovvero per la riduzione delle sanzioni. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti, nel confermare gli originari riferimenti , ha precisato che fu l’allenatore della Società a riferirgli che a colpirlo era stato il Presidente anche se di tale confidenza si era pentito immediatamente. Ha, inoltre, aggiunto che risultava priva di fondamento la circostanza dell’urto contro il cancelletto e quella della presenza solo di alcuni ragazzini all’uscita dal campo. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara e delle esplicite ammissioni di responsabilità effettuate dal Presidente della società Ancarano, Sig. Antonio Cinciripini, va revocata la sanzione inflitta al Sig. Piscina Diego, erroneamente identificato come responsabile in base alla misura effettuata dall’arbitro sul portale della F.I.G.C. che non era stato ancora aggiornato con il nuovo organigramma inviato dalla società. Gli atti vanno, quindi, rimessi al G.S. per l’adozione dei provvedimenti nei confronti dell’attuale Presidente, Sig. Cinciripini Antonio. Per quanto concerne le altre sanzioni, la gravità dei fatti accaduti e le lesioni subite dal direttore di gara, certificate dal P.S. dell’Ospedale di Giulianova, fanno ritenere congrua quella della penalizzazione dei punti che va, pertanto confermata alla luce delle risultanze degli atti ufficiali. Può, invece, essere ridotta quella pecuniaria in considerazione del campionato di pertinenza. Va,infine, confermata la squalifica inflitta al calciatore Tarquini Mirko in quanto congrua ed adeguata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di revocare la sanzione della preclusione inflitta al Sig. Piscina Diego e di trasmettere gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza a carico del Sig. Cinciripini Antonio. Delibera, inoltre, di ridurre l’ammenda inflitta alla Società Ancarano ad €400,00 confermando, nel resto, gli impugnati provvedimenti. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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