COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 20/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ PATERNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE STORNELLI ALESSANDRO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA FOCE NUOVA / PATERNO DISPUTATA IL 2/12/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA –GIRONE “A” (C.U. N° 27 DEL 6/12/07 COM. REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 20/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ PATERNO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE STORNELLI ALESSANDRO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA FOCE NUOVA / PATERNO DISPUTATA IL 2/12/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA –GIRONE “A” (C.U. N° 27 DEL 6/12/07 COM. REG.LE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Paterno ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti del calciatore Stornelli per avere spintonato leggermente l’arbitro nel protestare, senza conseguenze e, nei confronti della stessa società, perché a fine gara una persona non identificata offendeva l’arbitro e lo afferrava alla gola, venendo poi allontanato dai dirigenti delle due squadre. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni in quanto lo Stornelli avrebbe avuto solo una reazione verbale senza spingere l’arbitro, mentre per la sanzione pecuniaria, la stessa non poteva essere irrogata in quanto la persona che avrebbe aggredito l’arbitro non era stata identificata e, quindi, in forza del principio della responsabilità oggettiva, tale sanzione doveva essere applicata alla società ospitante. Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Ed infatti: quanto allo Stornelli, risulta che lo stesso abbia spinto platealmente con entrambe le mani il direttore di gara, cosicché la sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata. Quanto invece all’ammenda, l’appello risulta ugualmente infondato e la sanzione congrua, visto che dal supplemento allegato al rapporto, si evince chiaramente che il direttore di gara ha ritenuto di individuare in una persona riconducibile alla Società Paterno colui che ebbe a prenderlo per la gola e ciò in quanto lo stesso aggressore veniva redarguito dagli stessi dirigenti di quest’ultima società e non da quelli della società ospitante, tanto che il direttore di gara ha avuto la netta sensazione che l’identità dello stesso aggressore fosse a conoscenza non solo della squadra ma anche dei dirigenti della società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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