COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ANCARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR 88 / ANCARANO, DISPUTATA IL 7/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 15 del 11/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 31/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ANCARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIGOR 88 / ANCARANO, DISPUTATA IL 7/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “G” (C.U. N° 15 del 11/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Ancarano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, i sostenitori della stessa, rivolto ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara e calciatori avversari. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il direttore di gara avrebbe riferito circostanze non veritiere e decisamente più gravi rispetto a quelle realmente accadute. Ha, altresì, dedotto che la sanzione è da considerarsi sproporzionata con riferimento alla categoria di appartenenza della società. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione adottata dal G.S. può essere lievemente ridotta, non apparendo i fatti contestati di tale gravità da meritare una sanzione di tale consistenza sotto il profilo economico. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’ammenda ad € 300,00, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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