COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17/ del 25/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. AMATORI VIS FARINDOLA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; INIBIZIONE AL DIRIGENTE CHIARELLI LUCIO ED ALL’ALLENATORE FOSCHINI FRANCESCO FINO AL 7/11/2007; AMMENDA DI EURO 700,00) IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI VIS FARINDOLA / VERLENGIA CALCIO, DISPUTATA IL 7/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA. (C.U. N° 15 del 11/10/2007).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17/ del 25/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. AMATORI VIS FARINDOLA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA IN DANNO DELLA SOCIETA’ RICORRENTE CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; INIBIZIONE AL DIRIGENTE CHIARELLI LUCIO ED ALL’ALLENATORE FOSCHINI FRANCESCO FINO AL 7/11/2007; AMMENDA DI EURO 700,00) IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI VIS FARINDOLA / VERLENGIA CALCIO, DISPUTATA IL 7/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA. (C.U. N° 15 del 11/10/2007). Con appello proposto in data 17/10/2007, la Società Amatori Vis Farindola ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. in danno della stessa società e dei suoi tesserati a seguito dei comportamenti tenuti in occasione della disputa della gara di cui in premessa, chiedendo la revoca. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, quanto alla posizione dell’allenatore Foschini Francesco ed alla sanzione dell’ammenda poichè l’appello stesso è stato sottoscritto dal presidente della società, Sig. Lucio Chiarelli, che risulta essere stato inibito con provvedimento degli organi di Giustizia sportiva di questo Comitato. Quanto invece alla posizione di quest’ultimo, il reclamo deve essere dichiarato ugualmente inammissibile ai sensi dell’art. 45 C.G.S. in quanto la sanzione impugnata è inferiore ad un mese. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it