COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17/ del 25/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATERNUM PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27/11/2007 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CETRULLO GIANLUCA IN RELAZIONE ALLA GARA ATERNUM PESCARA / A.S.D. GIOVENTU’ VIVA, DISPUTATA IL 27/09/2007 PER IL VI TORNEO 41° DINAMO CALCIO (C.U. N° 7 del 4.10.2007 DELEGAZIONE PROV.LE PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17/ del 25/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATERNUM PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27/11/2007 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CETRULLO GIANLUCA IN RELAZIONE ALLA GARA ATERNUM PESCARA / A.S.D. GIOVENTU’ VIVA, DISPUTATA IL 27/09/2007 PER IL VI TORNEO 41° DINAMO CALCIO (C.U. N° 7 del 4.10.2007 DELEGAZIONE PROV.LE PESCARA) Con appello ritualmente proposto, la Società Aternum Pescara ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato nei confronti del Cetrullo il quale, dopo aver colpito un avversario a gioco fermo e dopo essere stato espulso, scagliava il pallone contro l’arbitro colpendolo sul viso e lo ingiuriava gravemente, chiedendone l’annullamento o la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della squalifica, in quanto il rapporto redatto dall’arbitro riferirebbe circostanze false. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata. La sanzione inflitta al Cetrullo deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento sopra descritto, mentre va rilevata l’assoluta infondatezza dell’appello proposto in forma estremamente generica e comunque privo di riscontri obiettivi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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