COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17/ del 25/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GORIANO SICOLI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA RAIANO / GORIANO SICOLI DISPUTATA IL 17/10/2007 PER LA COPPA ABRUZZO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17/ del 25/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GORIANO SICOLI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA RAIANO / GORIANO SICOLI DISPUTATA IL 17/10/2007 PER LA COPPA ABRUZZO Con reclamo spedito a mezzo posta in data 19/10/2007 la Società Goriano Sicoli ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, terminata con il punteggio di 1 – 0, in danno della Società Raiano, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Pucci Alessandro , che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara in recidiva in ammonizioni giusta Comunicato Ufficiale N. 11 (C.R.A.) del 13/09/2007. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che l’appello è stato inoltrato ad organo incompetente in quanto il C.U. N. 9 del 30/08/2007 (Regolamento Coppa Abruzzo) prevede che eventuali reclami devono essere preannunciati entro le ore 24.00 del giorno successivo alla disputa della gara e le relative motivazioni devono essere inviate entro lo stesso termine al giudice sportivo e ciò in deroga alla normativa prevista dal C.G.S. che prevede l’alternatività della impugnativa dinanzi al G.S. ed alla C. D.. Da ciò consegue che gli atti devono essere rimessi al competente Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di inviare gli atti al Giudice sportivo presso questo Comitato.
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