COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS MONTESILVANO COLLE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 AL CALCIATORE MORELLI ALESSANDRO E PER 4 GARE AL CALCIATORE DI CARLO GIOVANNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS MONTESILVANO COLLE / SPORTING CONA DISPUTATA IL 28/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N° 19 DEL 31/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS MONTESILVANO COLLE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 AL CALCIATORE MORELLI ALESSANDRO E PER 4 GARE AL CALCIATORE DI CARLO GIOVANNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS MONTESILVANO COLLE / SPORTING CONA DISPUTATA IL 28/10/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N° 19 DEL 31/10/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Virtus Montesilvano Colle, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Morelli, colpito con una testata l’avversario rivolgendo successivamente ingiurie e minacce all’arbitro e tentato di colpire i tifosi ospiti arrampicandosi sulla recinzione e per aver, il calciatore Di Carlo Giovanni, ingiuriato lo stesso arbitro al momento dell’espulsione, minacciandolo a fine gara.
Ha dedotto l’appellante che il Morelli si sarebbe solo appoggiato con la testa sulla fronte dell’avversario dopo che quest’ultimo lo aveva a sua volta affrontato allo stesso modo e che si era solo sporto sulla recinzione per difendere il padre da alcuni soggetti che lo stavano aggredendo. Tale versione è stata ribadita in sede di audizione.
In ordine alla sanzione inflitta al Di Carlo, questi si sarebbe limitato ad avere una scambio di idee con il direttore di gara senza ingiuriarlo né minacciarlo. Ha, pertanto, concluso per la revoca delle sanzioni o per la loro riduzione.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il Morelli ha colpito l’avversario con una testata senza essere stato provocato, come sostenuto dall’appellante, e di non aver verificato la circostanza addotta dallo stesso appellante a proposito di una presunta aggressione fuori dal campo in danno del genitore del Morelli.
Quanto al Di Carlo, ha confermato di aver ricevuto ingiurie e minacce senza peraltro che le stesse abbiano avuto alcun seguito.
Osserva la Commissione che, alla luce di quanto precisato dal direttore di gara, la sanzione inflitta dal primo Giudice al calciatore Morelli Alessandro deve essere confermata siccome congrua ed adeguata al comportamento dallo stesso tenuto anche in considerazione del fatto che egli rivestiva, nell’occasione, la qualifica di capitano della squadra. La sanzione inflitta al Di Carlo può essere, invece, lievemente ridotta, non apparendo il fatto contestato di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Carlo Giovanni a tre gare, confermando nel resto la impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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