COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COMITATO REGIONALE BASILICATA COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL TOLVE AVVERSO SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE TELESCA GIUSEPPE COME PUBBLICATO SUL CU N. 35 DEL 31-10.2007.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it .it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 22/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COMITATO REGIONALE BASILICATA COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL TOLVE AVVERSO SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE TELESCA GIUSEPPE COME PUBBLICATO SUL CU N. 35 DEL 31-10.2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società REAL TOLVE avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S. al calciatore TELESCA GIUSEPPE con CU n. 35 del 31.10.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G.; Considerato che dalla disposta audizione del D.G. è emerso che il calciatore in oggetto si rendeva responsabile di un comportamento violento ai danni di un avversario e che nella fattispecie non si ravvisano gli estremi previsti dall’art.19, 4 comma, lettera c, del C.G.S.; Visto l’art. 19, 4 comma, lettera b del C.G.S.; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto ricorso, riduce la squalifica inflitta al calciatore TELESCA GIUSEPPE a n.3(tre) giornate; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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