COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA INFLITTA PERDITA DELLA GARA A.S.D. COLLARMELE / CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 05/10/08 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA , GIRONE “C”, (C.U. N.9 DEL 16.10.2008, DELEGAZIONE PROVINCIALE AQ).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE E’ STATA INFLITTA PERDITA DELLA GARA A.S.D. COLLARMELE / CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 05/10/08 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA , GIRONE “C”, (C.U. N.9 DEL 16.10.2008, DELEGAZIONE PROVINCIALE AQ). Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 20.10.08, la società A.S.D. Collarmele ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento. Ha dedotto l’appellante che il tesseramento del calciatore Rosati Roberto era stata effettuato in completa buona fede avendo questi assicurato di non essersi precedentemente tesserato con altra società. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.33, comma V, C.G.S., poiché copia dello stesso è stato inviato alla controparte fuori termine; da ciò consegue la conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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