COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FONTANELLE AVVERSO LA L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE RUSCIOLI ORAZIO FINO AL 30.11.2008 IN RELAZIONE ALLA GARA ASD TOSSICIA / ASD FONTANELLE DISPUTATA IL 28/09/08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”, (C.U. n°15 DELL’02/10/08 CRA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD FONTANELLE AVVERSO LA L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE RUSCIOLI ORAZIO FINO AL 30.11.2008 IN RELAZIONE ALLA GARA ASD TOSSICIA / ASD FONTANELLE DISPUTATA IL 28/09/08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A”, (C.U. n°15 DELL’02/10/08 CRA). Con appello ritualmente proposto, la società ASD Fontanelle ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per ripetute e gravi ingiurie dirette ad un assistente arbitrale, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il dirigente si era limitato a protestare senza usare frasi ingiuriose. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, pur confermando gli originali riferimenti ha precisato che il Ruscioli era in evidente stato di tensione dovuta agli ultimi minuti di giuoco e che a fine partita aveva chiesto scusa. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere ridotta in quanto erroneamente sono state definite “ripetute” le ingiurie visto che invece sono state pronunciate in una unica occasione e conseguenza , come precisato dal direttore di gara, dello stato emotivo del dirigente. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al dirigente Ruscioli Orazio fino al 02.11.08, disponendo restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it