COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ FONTAMARA PESCINA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ZAURI FABRIZIO FINO AL 31.12.2008 IN RELAZIONE DELLA GARA FONTAMARA PESCINA / TKM GIOIA DISPUTATA IL 25/10/2008 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA (C.U. n° 11 DEL 30/10/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ FONTAMARA PESCINA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ZAURI FABRIZIO FINO AL 31.12.2008 IN RELAZIONE DELLA GARA FONTAMARA PESCINA / TKM GIOIA DISPUTATA IL 25/10/2008 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA (C.U. n° 11 DEL 30/10/08). Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 4.11.2008 e sottoscritto dal Sig. Piero Di Cerchio, l’appellante ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Zauri colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo, chiedendone la riduzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, poiché sottoscritto da persona che non ha il potere di rappresentanza della società Fontamara Pescina, posto che i delegati a tale fine sono, oltre, ovviamente al Presidente Fabrizio Cococcia, i signori Zazzara Alfredo, Cepparulo Gaetano e Di Cerchio Giulio, come risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Abruzzo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così, DELIBERA dichiara inammissibile il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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