COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2011 INFLITTA DAL G.S. AL MEDICO SOCIALE VINCENZO FRASCONE IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL DI SANGRO / PENNE CALCIO DISPUTATA IL 21/9/08 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 14 DEL 25/9/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI SANGRO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2011 INFLITTA DAL G.S. AL MEDICO SOCIALE VINCENZO FRASCONE IN RELAZIONE ALLA GARA CASTEL DI SANGRO / PENNE CALCIO DISPUTATA IL 21/9/08 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 14 DEL 25/9/08). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. CASTEL DI SANGRO ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere, il Frascone, a fine gara ed al rientro negli spogliatoi, colpito l’arbitro con un calcio ad una gamba provocandogli un ematoma. Ha dedotto l’appellante l’infondatezza della contestazione in quanto il Frascone non si sarebbe reso responsabile di atti di violenza nei confronti del direttore di gara come, peraltro, confermato dai militari dell’Arma presenti nell’occasione con una certificazione dalla quale risulterebbe che, dopo la gara, non sarebbero accaduti fatti in danno dello stesso direttore di gara. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti, nel confermare gli originari riferimenti, ha precisato di aver identificato, senza ombra di dubbio, la persona del Frascone sia per averlo notato in una precedente gara disputata dalla società Castel di Sangro e da lui diretta, sia per averlo richiamato prima di allontanarlo dalla panchina. Ha, altresì, aggiunto che il calcio ricevuto dal Frascone può essere verosimilmente sfuggito all’attenzione dei Carabinieri presenti, in quanto sferrato all’altezza di un polpaccio, mentre vi erano altre persone che formavano un capannello. Preliminarmente si rileva che non può essere presa in esame la certificazione rilasciata dai Carabinieri di Castel di Sangro ed allegata all’appello, in quanto non costituente “atto ufficiale” ammissibile quale fonte di prova dall’ordinamento sportivo. Osserva la Commissione che, alla luce dei precisi riferimenti forniti dal direttore di gara, il fatto storico del calcio ricevuto da quest’ultimo non può essere messo in discussione, così come non può dubitarsi che a sferrarlo sia stato il medico sociale della società appellante. Resta, peraltro, da valutare la congruità della sanzione inflitta dal primo giudice. A parere di questa Commissione, tale sanzione deve essere ridotta in quanto l’atto di violenza contestato non risulta aver causato particolari conseguenze se è vero, come è vero, che lo stesso arbitro parla di un semplice ematoma, cui non ha fatto seguito neppure una certificazione medica. Appare, pertanto, equo a parere di questa Commissione ridurre la sanzione inflitta fino al 25.9.2010. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al Sig. Vincenzo Frascone fino al 25.9.2010, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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