COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA ASD VILLA SCORCIOSA CALCIO AVVERSO LA DECISIONI ADOTTATA DEL G.S. (RIPETIZIONE PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. S. VITO 83 / A.S.D. VILLA SCORCIOSA CALCIO, DISPUTATA IL 02/11/08 PER IL CAMPIONATO CALCIO II CATEGORIA GIRONE “D” (C.U. N° 23 DEL 13.11.2008).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA ASD VILLA SCORCIOSA CALCIO AVVERSO LA DECISIONI ADOTTATA DEL G.S. (RIPETIZIONE PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. S. VITO 83 / A.S.D. VILLA SCORCIOSA CALCIO, DISPUTATA IL 02/11/08 PER IL CAMPIONATO CALCIO II CATEGORIA GIRONE “D” (C.U. N° 23 DEL 13.11.2008). Con appello rinviato a mezzo posta in data 18.11.08, la A.S.D. Villa Scorciosa Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento, con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile e, quindi, non esaminabile nel merito, in quanto inviato alla controparte oltre il termine previsto dall’art. 46, comma V, C.G.S. Per il motivo che precede, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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