COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA AL CALCIATORE DEL PINTO SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA CAGNANO / LUCOLI DISPUTATA IL 09/11/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. n° 23 dell’13.11.08)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA AL CALCIATORE DEL PINTO SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA CAGNANO / LUCOLI DISPUTATA IL 09/11/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. n° 23 dell’13.11.08) Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. CAGNANO ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il calciatore Del Pinto Simone, protestato nei confronti dell’arbitro in maniera smodata e per avere, a fine gara, assunto un comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione e ne ha chiesto l’annullamento o la riduzione, in quanto il calciatore si sarebbe soltanto limitato a contestare il provvedimento dell’arbitro con invettive. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, poiché dagli atti ufficiali risulta con estrema chiarezza che il Del Pinto non si è soltanto limitato a contestare decisione tecnica ritenuta ingiusta ma, dopo la fine della gara, ha reiterato le proteste e le ingiurie minacciando, inoltre, il direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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