COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. TORREVECCHIA TEATINA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE RICCIUTI MASSIMO PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VACRI / TORREVECCHIA TEATINA DISPUTATA IL 23/11/2008 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIR. “C” (C.U. n° 25 DEL 27.11.2008 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. TORREVECCHIA TEATINA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE RICCIUTI MASSIMO PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VACRI / TORREVECCHIA TEATINA DISPUTATA IL 23/11/2008 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIR. “C” (C.U. n° 25 DEL 27.11.2008 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società U.S. Torrevecchia Teatina ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone la riduzione, deducendo che il proprio tesserato, una volta espulso per doppia ammonizione, si sarebbe recato sugli spalti non per accendere una rissa, bensì per prestare soccorso alla madre che veniva picchiata e calpestata da parecchi tifosi della squadra avversaria. Osserva la Commissione Disciplinare che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso C.R.A., posto che il direttore di gara, sia in sede di rapporto di gara, sia in sede supplemento, ha sostenuto che la responsabilità della rissa debba essere ascritta in capo al Ricciuti. Da ciò consegue la congruità ed adeguatezza della sanzione comminata in relazione agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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