COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. SIMONCINI MAURIZIO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VESTINA E DELLA STESSA SOCIETA’, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 32, COMMA I, REGOLAMENTO L.N.D., COME INTEGRATO NELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL C.U. n° 1 DELL’1.7.07, L.N.D. – F.I.G.C.; LA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 5, COMMA II, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. SIMONCINI MAURIZIO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VESTINA E DELLA STESSA SOCIETA’, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 32, COMMA I, REGOLAMENTO L.N.D., COME INTEGRATO NELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL C.U. n° 1 DELL’1.7.07, L.N.D. – F.I.G.C.; LA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 5, COMMA II, C.G.S. Con nota del 10/09/08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Simoncini Maurizio, Presidente della A.S.D. Vestina, nonché la stessa società, per rispondere il Simoncini della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 32, comma 1, del regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n° 1 dell’1.7.07, L.N.D. – F.I.G.C., per avere, quale Presidente della A.S.D. Vestina, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di iscrivere per la stagione sportiva 2007 – 2008, una propria squadra ai campionati giovanili juniores regionali indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – F.I.G.C., oppure, in alternativa, al campionato juniores provinciale, la società A.S.D. Vestina, della violazione di cui all’art. 4, comma I, e dell’art. 5, comma II, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ascrivibile al proprio Presidente. Con la raccomandata r.r. del 21/10/08, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 01/12/2008, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza nessuno compariva ma la Procura Federale faceva pervenire via fax le proprie conclusioni con l’affermazione delle responsabilità dei soggetti deferiti e con l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi quattro per il presidente e dell’ammenda di € 2.000,00 per la società. Osserva la Commissione che la contestata violazione risulta “per tabulas” e la mancata comparizione da parte dei soggetti deferiti nonché il mancato invio di deduzioni a difesa, sono sintomatici della responsabilità degli stessi soggetti deferiti. Quanto alla sanzione, si reputa equo infliggere al sig. Simoncini Maurizio l’inibizione di un mese e venti giorni ed alla società l’ammenda di € 1.500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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