COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA ASD PRIMAVERA ‘94 S.G.T. CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD PRIMAVERA ‘94 / ASD PIRATI DEL CASALE DISPUTATA IL 07/12/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 18 DEL 29/12/08, DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA ASD PRIMAVERA ‘94 S.G.T. CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD PRIMAVERA ‘94 / ASD PIRATI DEL CASALE DISPUTATA IL 07/12/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 18 DEL 29/12/08, DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI) Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 03.01.09, la A.S.D. PRIMAVERA ‘94 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento, con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è inammissibile in quanto l’invio della raccomandata contenente copia del reclamo alla controparte è avvenuto fuori termine, ai sensi dell’art. 46, comma 5, C.G.S., con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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