COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ AMITERNINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G. S. (AMMENDA ALLA SOCIETA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA FINO AL 24.02.2009 DELL’ALLENATORE DI NORCIA PIERLUIGI) IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA / MARSICA CALCIO DISPUTATA IL 20/11/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE (C.U. n° 25 DEL 27/11/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ AMITERNINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G. S. (AMMENDA ALLA SOCIETA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA FINO AL 24.02.2009 DELL’ALLENATORE DI NORCIA PIERLUIGI) IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA / MARSICA CALCIO DISPUTATA IL 20/11/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE (C.U. n° 25 DEL 27/11/08). Con appello ritualmente proposto, la società polisportiva Amiternina ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il Di Norcia strattonato ripetutamente la maglia dell’arbitro dopo essere entrato in campo senza autorizzazione, protestando e rifiutandosi di abbandonare il campo e per aver i sostenitori della stessa società insultato l’arbitro a fine gara. Ha dedotto l’appellante che il Di Norcia si era limitato a protestare, in occasione di una rete concessa alla società avversaria, senza strattonare l’arbitro e senza offenderlo. Quanto al comportamento dei tifosi, gli stessi si sarebbero trovati fuori della recinzione antistante lo spogliatoio con la conseguenza che la sanzione dell’ammenda doveva essere revocata. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che l’azione del Di Norcia doveva essere qualificata intimidatoria ma non sicuramente violenta in quanto frutto di una protesta smodata. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, la sanzione al inflitta al Di Norcia possa essere ridotta in quanto qualificabile come protesta smodata piuttosto che come una vera e propria azione violenta. Va invece confermata la sanzione dell’ammenda in quanto lo stesso direttore di gara ha ribadito di aver ricevuto insulti e minacce sia dai tifosi che dai dirigenti della società. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Di Norcia Pierluigi fino al 20 gennaio 2009 confermando nel resto la impugnata decisione. Disponendo accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it