COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. SPORTING CONA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28/01/2009 INFLITTA DAL G.S. ALL’ DELL’ALLENATORE DELLA QUERCIA ERALDO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. SPORTING CONA / VERLENGIA DISPUTATA IL 20/12/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO II CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. n° 32 DEL 24/12/08 CRA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. SPORTING CONA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28/01/2009 INFLITTA DAL G.S. ALL’ DELL’ALLENATORE DELLA QUERCIA ERALDO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. SPORTING CONA / VERLENGIA DISPUTATA IL 20/12/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO II CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. n° 32 DEL 24/12/08 CRA). Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Sporting Cona ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S nei confronti dell’allenatore Della Quercia Eraldo per avere rivolto, nel corso della gara, dalla tribuna, reiterate offese all’arbitro. Ha dedotto l’appellante l’infondatezza dei fatti contestati, per l’erronea individuazione dei soggetti responsabili degli insulti e minacce e perché il direttore di gara non poteva individuare tra i sostenitori delle due società in campo, il sig. Della Quercia che, squalificato, assisteva alla partita dalla tribuna tra i sostenitori delle due opposte tifoserie. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato con estrema chiarezza di aver riconosciuto tra i tifosi dello Sporting Cona, il sig. Della Quercia, per averlo riconosciuto in base al documento personale rimasto nella cartellina degli atti di gara a lui consegnati prima della gara grazie. Lo stesso Della Quercia, peraltro, avrebbe, poi, proseguito negli insulti e nelle minacce, aggrappandosi alla rete di recinzione, con la conseguenza che lo stesso arbitro lo avrebbe identificato allorché si avvicinava alla linea laterale del terreno di gioco, tanto che, a fine gara, nel rientrare nello spogliatoio, il direttore di gara lo aveva notato davanti al cancello di entrata, ove persisteva nel suo atteggiamento. Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, mentre dal supplemento di rapporto si evince chiaramente che il Della Quercia, così come i tifosi, si è reso responsabile degli addebiti contestati. Va, peraltro, sottolineato che le sanzioni adottate dal primo giudice, appaiono congrue ed adeguate al comportamento tenuto dall’allenatore e dai sostenitori della società appellante con la conseguenza che le decisioni impugnate devono essere confermate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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