COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. DI GIOVANGIACOMO GIORGIO, CALCIATORE – DIRIGENTE DELLA A.S.D. VARANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE, AL 27° DEL SECONDO TEMPO DELLA GARA DI 2^ CATEGORIA VARANO / CONTROGUERRA DEL 20 FEBBRAIO 2008, USATO VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE COLAGRANDE GIULIANO, COLPENDOLO CON UN PUGNO AL VOLTO; DELLA SOCIETA’ A.S.D. VARANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA PER LA CONDOTTA VIOLENTA TENUTA DAL PROPRIO TESSERATO NELLA FATTISPECIE CONCRETA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. DI GIOVANGIACOMO GIORGIO, CALCIATORE – DIRIGENTE DELLA A.S.D. VARANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER AVERE, AL 27° DEL SECONDO TEMPO DELLA GARA DI 2^ CATEGORIA VARANO / CONTROGUERRA DEL 20 FEBBRAIO 2008, USATO VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE COLAGRANDE GIULIANO, COLPENDOLO CON UN PUGNO AL VOLTO; DELLA SOCIETA’ A.S.D. VARANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA PER LA CONDOTTA VIOLENTA TENUTA DAL PROPRIO TESSERATO NELLA FATTISPECIE CONCRETA. Con nota del 29.09.08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Di Giovangiacomo Giorgio, calciatore – dirigente della società A.S.D. Varano Calcio, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere, al 27° del secondo tempo della gara di 2^ categoria Varano / Controguerra del 20 febrbaio 2008, usato violenza nei confronti del calciatore Colagrande Giuliano, colpendolo con un pugno al volto, nonché la società A.S.D. Varano Calcio, a titolo di responsabilità diretta per gli addebiti ascrivibili al proprio tesserato. Con raccomandate r.r. del 24 – 31.10.08, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 12.1.09, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il solo Sig. Di Giovangiacomo Giorgio, il quale faceva presente di avere colpito con una “manata” e non con un pugno il calciatore Colagrande Giuliano, per invitarlo a desistere dal protestare continuamente contro il direttore di gara, sennonché lo stesso Colagrande si buttava a terra simulando un’aggressione. Precisava, inoltre, che qualche minuto prima dell’episodio, il Colagrande aveva avuto uno scontro di gioco con un calciatore del Varano a seguito del quale era stato medicato a bordo campo. Concludeva, pertanto, per l’adeguamento dell’eventuale sanzione alla violazione realmente commessa. Compariva il rappresentante della Procura, Avv. Enrico Liberati, il quale concludeva per l’affermazione delle responsabilità in capo ai soggetti deferiti, con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: Di Giovangiacomo Giorgio, squalifica di mesi diciotto; A.S.D. Varano Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ammenda di € 1.000,00. Osserva la Commissione che le prove raccolte non consentono di qualificare il gesto commesso dal Di Giovangiacomo come un vero e proprio pugno o quale semplice “manata”, tenuto conto della discordanza delle testimonianze sul punto. Dagli atti, peraltro, risulta che l’azione compiuta ha causato delle conseguenze che mal si conciliano con la versione dei fatti fornita dal soggetto deferito, dal che appare equo infliggere al Sig. Di Giovangiacomo Giorgio, la squalifica di mesi quindici ed alla società A.S.D. Varano Calcio, l’ammenda di € 400,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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