COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ FEDERLIBERTAS L’AQUILA AVVERSO LA SANZIONI INFLITTE DAL G.S. (AMMENDA € 50,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE ANTONINI LEONE FINO AL 31.01.09; SQUALIFICA ALL’ALLENATORE PASTORI VINCENZO FINO AL 31.03.09) IN RELAZIONE ALLA GARA FEDERLIBERTAS L’AQUILA / L’AQUILA CALCIO DISPUTATA IL 18/12/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE(C.U. n° 32 DEL 24/12/08 C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ FEDERLIBERTAS L’AQUILA AVVERSO LA SANZIONI INFLITTE DAL G.S. (AMMENDA € 50,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE ANTONINI LEONE FINO AL 31.01.09; SQUALIFICA ALL’ALLENATORE PASTORI VINCENZO FINO AL 31.03.09) IN RELAZIONE ALLA GARA FEDERLIBERTAS L’AQUILA / L’AQUILA CALCIO DISPUTATA IL 18/12/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE(C.U. n° 32 DEL 24/12/08 C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la Federlibertas ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S., quanto alla società, per le smodate proteste nei confronti del direttore di gara dell’allenatore e del dirigente che, nell’occasione, svolgeva le funzioni di assistente arbitrale; quanto al dirigente Antonimi, per le smodate proteste nei confronti dell’arbitro e, infine, quanto al Pastori per avere aggredito un calciatore della squadra avversaria, per avere offeso il pubblico presente e, dopo l’allontanamento dal campo, per avere protestato contro l’operato dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante che i propri tesserati si erano limitati a protestare nei confronti del direttore di gara, non condividendo alcune sue decisioni ed ha concluso per la revoca dell’ammenda, la revoca della sanzione inflitta al dirigente Antonimi e la riduzione di quella inflitta all’allenatore Pastori, posizione ribadita in sede di audizione. Osserva la Commissione, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello avverso la sanzione dell’ammenda ai sensi dell’art. 45, comma III, lett. d), C.G.S., con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Alla luce degli atti ufficiali in possesso del Comitato, ritiene la Commissione di poter ridurre lievemente la sanzione inflitta al dirigente Antonimi, essendosi lo stesso limitato a delle semplici proteste, mentre può essere ridotta in maniera più sensibile la squalifica all’allenatore Pastori per avere, quest’ultimo, semplicemente ingiuriato un avversario che lo provocava, allontanandolo con la mano dalla propria panchina, e non ponendo in essere alcuna aggressione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ammenda, di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Antonimi Leone fino al 23/1/09 e di ridurre, infine, la squalifica inflitta all’allenatore Pastori Vincenzo fino al 28.2.09, disponendo restituirsi la tassa versata nella minore somma di € 62,00.
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