COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. FOSSA AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DAL G. S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE SCIMIA ARMANDO FINO AL 30.06.2010) IN RELAZIONE ALLA GARA POL. FOSSA / NUOVA L’AQUILA 99 DISPUTATA IL 19/10/08 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA (C.U. n° 20 DEL 23/10/08).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA A.S.D. FOSSA AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DAL G. S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE SCIMIA ARMANDO FINO AL 30.06.2010) IN RELAZIONE ALLA GARA POL. FOSSA / NUOVA L’AQUILA 99 DISPUTATA IL 19/10/08 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA (C.U. n° 20 DEL 23/10/08).
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Pol. Fossa ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S., per essersi lo Scimmia, al termine della gara, senza autorizzazione, introdotto all’interno dello spogliatoio dell’arbitro di sesso femminile, e dopo averla ripetutamente insultata e minacciata, tentava di colpirla al volto, riuscendo ad afferrarle solo il naso, senza conseguenze. Successivamente, uscito dallo spogliatoio, tratteneva la porta ed impediva all’arbitro di uscire, desistendo soltanto dopo l’intervento di un dirigente della propria società.
Ha dedotto l’appellante che lo Scimia era entrato nello spogliatoio dell’arbitro per ritirare i documenti e chiedere spiegazioni su alcune decisioni adottate. L’appellante, pur riconoscendo l’eccessività delle proteste da parte dello Scimia, ha negato che quest’ultimo abbia cercato di colpire il direttore di gara e che il colpo al naso è stato esclusivamente conseguenza di un movimento involontario dovuto alla concitazione della discussione. Ha contestato, inoltre, che lo Scimia uscito dallo spogliatoio abbia chiuso la porta dello stesso impedendo all’arbitro di uscire.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato che lo Scimia era entrato nel suo spogliatoio, senza autorizzazione, rivolgendogli insulti e minacce ed ha precisato che lo Scimia partiva con la mano aperta nei suoi confronti in direzione del viso per poi afferrargli senza violenza il naso. Il gesto non procurava alcun dolore, nemmeno momentaneo, al direttore di gara ma ingenerava nello stesso uno stato di umiliazione per il gesto subito. Confermava nel resto l’episodio della chiusura dall’esterno della porta dello spogliatoio.
Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, la sanzione inflitta allo Scimia possa essere ridotta in quanto qualificabile come condotta gravemente ingiuriosa, reiterata in diversi momenti, ma non come un gesto di vera e propria violenza nei confronti del direttore di gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Scimia Armando fino al 31/12/2009. Dispone restituirsi la tassa di reclamo versata.
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