COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE FARFALLA MIRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/6/09 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE M.R. / COLLI INNAMORATI DISPUTATA IL 26/10/08 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 21 del 30.10.2008 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE FARFALLA MIRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/6/09 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE M.R. / COLLI INNAMORATI DISPUTATA IL 26/10/08 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 21 del 30.10.2008 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Farfalla Mariano ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere lo stesso, a fine gara, rivolto ingiurie all’arbitro e, nel reiterare tale comportamento, gli indirizzava sputi, colpendolo. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto, pur ammettendo la responsabilità del gesto compiuto, deduceva che comportamenti ben più gravi erano stati sanzionati in maniera meno pesante dal G.S. con lo stesso C.U. Lo stesso appellante, comparso personalmente dinanzi alla Commissione, ha, poi, rettificato la sua versione dei fatti, precisando di non avere colpito con sputi l’arbitro, ma di avere sputato per terra, senza colpirlo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo di avere effettivamente ricevuti gli sputi dal calciatore, che lo avevano raggiunto. Ha, altresì, confermato le ingiurie e minacce subite nell’occasione dal Farfalla . Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata al grave comportamento tenuto dal calciatore appellante, dovendosi ritenere lo sputo un atto particolarmente deprecabile ed inqualificabile. Né è da trascurare il particolare che lo stesso Farfalla, dapprima si è assunto la responsabilità del gesto compiuto, ammettendo di avere colpito l’arbitro e, successivamente, ha ritenuto di modificare la sua versione dei fatti, sostenendo di avere sputato per terra e venendo, invece, clamorosamente smentito dal direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it