COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. CIVITELLA CASANOVA AVVERSO LE SANZIONI ( AMMENDA DI € 150,00 ALLA SOCIETA’, SQUALIFICHE AI CALCIATORI D’AMICO GABRIELE PER UNA GARA E MAMMARELLA MASSIMO PER SEI GARE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO TORDINO / CIVITELLA CASANOVA DISPUTATA IL 20/12/2008 PER IL CAMPIONATO C2 DI CALCIO A CINQUE, GIRONE “A” (C.U. n° 32 DEL 24/12/2008 CRA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. CIVITELLA CASANOVA AVVERSO LE SANZIONI ( AMMENDA DI € 150,00 ALLA SOCIETA’, SQUALIFICHE AI CALCIATORI D’AMICO GABRIELE PER UNA GARA E MAMMARELLA MASSIMO PER SEI GARE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTO TORDINO / CIVITELLA CASANOVA DISPUTATA IL 20/12/2008 PER IL CAMPIONATO C2 DI CALCIO A CINQUE, GIRONE “A” (C.U. n° 32 DEL 24/12/2008 CRA). Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Civitella Casanova ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S nei confronti dei responsabili dei comportamenti sanzionati a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara oggetto di reclamo, chiedendo l’annullamento delle sanzioni dell’ammenda a carico della società e della squalifica al D’Amico e la riduzione della sanzione inflitta al Mammarella. Ha dedotto l’appellante la inesatta ricostruzione dei fatti che hanno dato origine ai provvedimenti evidenziando che per quanto concerne il Mammarella la sanzione deve ritenersi eccessiva, avendo lo stesso indirizzato il pallone un metro più avanti rispetto al punto indicato dall’arbitro, mentre per quanto concerne il D’Amico lo stesso dopo il fischio finale si sarebbe allontanato dal campo senza protestare. Allo stesso modo l’ammenda deve essere revocata in quanto a fine gara non sarebbe accaduto alcunché di anormale. Tale posizione è stata ribadita in sede di audizione. Osserva preliminarmente la Commissione che le sanzioni dell’ammenda e della squalifica inflitta al D’Amico non sono impugnabili a norma dell’art. 45 CGS con la conseguenza che l’appello, sul punto, deve essere dichiarato inammissibile. Quanto alla sanzione relativa al Mammarella la stessa può essere ridotta apparendo il comportamento tenuto dallo stesso di non particolare gravità atteso che lo stesso intendeva posizionare il pallone in posizione più avanzata rispetto a quella imposta dal direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Mammarella Massimo a n° 3 gare confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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