COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA S.S. SAN BENEDETTO DEI MARSI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G. S. ( AMMENDA DI EURO 100,00 ; SQUALIFICA AL MASSAGGIATORE LIBERALE BIXIO FINO AL 15.03.09; SQUALIFICA ALL’ASSISTENTE DELL’ARBITRO MARINUCCI GAETANO FINO AL 30.04.09 E SQUALIFICA AI CALCIATORI MARINUCCI SIMONE E LEPIDI MANUEL PER TRE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA MARSICA CALCIO / S.S. SAN BENEDETTO DEI MARSI DISPUTATA IL 7/01/09 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. n° 36 DEL 15/01/09).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA S.S. SAN BENEDETTO DEI MARSI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G. S. ( AMMENDA DI EURO 100,00 ; SQUALIFICA AL MASSAGGIATORE LIBERALE BIXIO FINO AL 15.03.09; SQUALIFICA ALL’ASSISTENTE DELL’ARBITRO MARINUCCI GAETANO FINO AL 30.04.09 E SQUALIFICA AI CALCIATORI MARINUCCI SIMONE E LEPIDI MANUEL PER TRE GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA MARSICA CALCIO / S.S. SAN BENEDETTO DEI MARSI DISPUTATA IL 7/01/09 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. n° 36 DEL 15/01/09). Con appello ritualmente proposto, la S.S. San Benedetto dei Marsi ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti della Società per comportamento improprio dell’assistente di parte e del massaggiatore nei confronti dell’arbitro ;nei confronti del Liberale Bixio, per aver tenuto un comportamento improprio e non aver impedito che alcuni calciatori del San Benedetto aggredissero e offendessero l’arbitro; nei confronti del Marinucci Gaetano, per aver offeso e violentemente spintonato l’arbitro a fine gara e nei confronti dei calciatori Marinucci Simone e Lepidi Manuel per aver offeso e spintonato l’arbitro a fine gara. Ha dedotto l’appellante che le sanzioni sono da ritenere eccessive in quanto le rimostranze nei confronti del direttore di gara “non sono mai andate oltre il lecito e che al termine della partita tutti i giocatori sono rientrati tranquillamente nello spogliatoio”. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti sia in ordine al comportamento tenuto dai calciatori sia per quanto concerne i comportamenti tenuti dai dirigenti. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, le sanzioni inflitte alla Società e ai signori Marinucci Gaetano, Marinucci Simone e Lepidi Manuel debbono essere confermate in quanto congrue ed adeguate ai comportamenti loro ascritti. Può essere, invece, ridotta la sanzione inflitta al Liberale, non apparendo il suo comportamento di particolare gravità e non rinvenendosi in atti la prova certa che un suo immediato intervento potesse evitare che gli altri tesserati ponessero in essere gli atteggiamenti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al massaggiatore Liberale Bixio fino al 15.02.2009, confermando nel resto la impugnata decisione. Disponendo accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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